La Corte Costituzionale valuterà l’Art. 22 sul lavoro carcerario
Per la prima volta viene messa in discussione la norma che permette di pagare il lavoro detenuto sotto i minimi contrattuali.
Isn’t this where we came in?
(Non è da qui che siamo entrati?)
Dopo mesi di silenzio siamo lieti di informarvi ed aggiornarvi sugli ultimi avvenimenti che ci hanno coinvolto.
Il nostro silenzio non era dovuto ad una forma di assenso verso le politiche carcerarie, tutt’altro, stavamo solo cercando di capire da dove entrare, o quale “mattone” smurare per primo, al fine di creare un piccolissimo varco che ci permettesse di affacciarci dall’altra parte del muro.
Come sapete dalla nascita del sindacato non sono mancati i momenti di confronto, né le critiche, che riteniamo essere sempre costruttive e motivo di riflessione.
Il Sindacato, come sempre sostenuto, non vuole essere un organo confederato, né mira a raggrupparsi sotto l’ombrello dei confederati, ma si propone di essere un semplice strumento aggiuntivo nelle mani delle detenute e dei detenuti, di fatto, creando una voce aggiuntiva a quelle già esistenti.
Questo, è anche uno dei motivi per il quale, dopo esserci ampiamente confrontati e dopo aver compreso le critiche avanzate al riguardo, abbiamo deciso di non proporre più il contratto collettivo al quale avevamo dedicato gli ultimi mesi di lavoro.
Non sta a noi trasformarci da supporto ai/alle detenute/i a supporto al padrone, cercando di mediare sulle migliori condizioni lavorative per ambedue le parti.
Diversamente continueremo a supportare le/i nostre/i compagne/i, garantendo loro assistenza contro lo sfruttamento sui luoghi di lavoro e non solo.
Tra i nostri impegni abbiamo annoverato anche e soprattutto, la lotta all’ergastolo (in tutte le sue forme), e la lotta al regime del 41bis, che vede migliaia di persone sepolte vive all’interno delle nostre carceri.
Non siamo ancora riusciti a strutturare tutte le lotte, tanto meno siamo riusciti a capire come organizzare la comunicazione con i promotori di queste iniziative, i quali, di recente sono stati raggiunti da restrizioni interne volte a limitarne la libertà di espressione.
Dopo queste premesse, però, siamo felici di informarvi che un primo, piccolo mattoncino, si sta staccando da quell’enorme muro eretto nel corso degli anni, che è l’amministrazione penitenziaria.
Grazie all’operato svolto tra i nostri consulenti del lavoro e lo studio di giuslavoristi che ci affianca sin dai primi albori, si è riusciti a sollevare un’eccezione dinanzi alla Corte costituzionale, la quale sarà chiamata a decidere su di una norma vecchia di cinquantuno anni, che vedeva il/le detenuto/e come merce e forza lavoro da impiegare.
Che cosa è successo?
In una causa nata da una richiesta di differenze retributive proposta da un detenuto che aveva lavorato come inserviente di cucina, il Tribunale di Roma ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge n. 354 del 1975. La questione riguarda la parte in cui la norma fissa la remunerazione del lavoro alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi. Con ordinanza del 24 aprile 2026 il Tribunale ha sospeso il procedimento e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Perchè è importante?
La norma contestata riguarda il lavoro penitenziario svolto alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria. Il Tribunale dubita del contrasto con gli artt. 2, 3, 27, 35 e 36 della Costituzione e sottolinea che, dopo la riforma del 2018, il “due terzi” non opera più come soglia minima all’interno di un sistema deciso da una commissione, ma come misura fissata direttamente dalla legge; per questo il quadro attuale è diverso da quello esaminato dalla Corte costituzionale nel 1988.
Cosa succede ora?
Dopo l’ordinanza di rimessione, la cancelleria deve notificare il provvedimento e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale. La Corte registra la questione, ne dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, assegna il fascicolo a un giudice relatore e fissa la trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio. Fino alla decisione della Corte, il giudizio davanti al Tribunale di Roma resta sospeso. Nel PDF allegato non è indicato il numero di registro ordinanze della Consulta; quindi questo dato, allo stato, resta non specificato.
Di cosa stiamo parlando:
Ai sensi dell’Art 22 dell’Ordinamento penitenziario, il lavoro carcerario può essere retribuito con un importo pari ai 2/3 del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi.
Fino al 2018, questo taglio era previsto con delibera di una commissione (composta anche dai sindacati confederati).
Dal 2018 in poi, con la riforma dell’Ordinamento, la commissione è stata cancellata, i sindacati sono stati esclusi e la riduzione di un terzo è stata resa obbligatoria proprio dall’Art 22. Di fatto, i giudici non potevano liquidare una retribuzione superiore ai 2/3 del minimo contrattuale.
Con questa ordinanza del Tribunale di Roma è stato ritenuto che, questa normativa, creasse delle/i lavoratrici/tori titolari di diritti economici di serie B, di fatto, trasformando la detenzione in fattore di classe.
In particolare, il giudice di Roma, sostanzialmente ha ritenuto che questa norma violasse il principio di eguaglianza dei lavoratori e delle lavoratrici.
Ma non solo, ha dichiarato che, se bene una persona sia in carcere, mantiene il diritto ad una vita dignitosa in quanto “lo stato di detenzione non fa venire meno né i bisogni personali dell’individuo e della sua famiglia né gli eventuali obblighi alimentari e familiari”.
In pratica il giudice dichiara che questa riduzione leda la dignità delle/i detenute/i in quanto persone.
Adesso toccherà alla Corte costituzionale esprimersi in merito.
Questa ordinanza, però, ci permette di iniziare anche un altro percorso volto ad ottenere l’abrogazione della norma che prevede la sospensione della pensione sociale per i condannati per i reati associativi. Ed infatti, se dignità i/le detenute/i devono avere, non è ammissibile sospendergli la pensione, che spesso rappresenta l’unica forma di reddito per i familiari.
Conclusioni:
Personalmente, non abbiamo contezza del perché sino ad oggi non si sia mai sollevata la questione legata alla costituzionalità della norma.
Quello che sappiamo è che questa norma interna esiste dal 1975, che dal 1988 la Corte ne ha dichiarato la legittimità; che attraverso la decurtazione di 1/3 e del mantenimento carcerario i detenuti e le detenute si ritrovano ad essere ampiamente sottopagati e che, nonostante si comprendano e si appoggino le lotte avverse al lavoro salariato, ci si rende conto che esso rappresenta per alcune/i compagne/i detenute/i, l’unica forma di sostentamento, poiché non tutti e tutte hanno la possibilità di ricevere un supporto dall’esterno.
Vi informiamo che per chi volesse capire meglio cosa sollevato ed espresso dal Giudice di Roma, puoi trovare qui la ordinanza.
FAQ:
Quanto viene pagato il lavoro detenuto?
Oggi, per i detenuti e gli internati che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, l’art. 22 O.P. prevede una remunerazione stabilita in relazione alla quantità e qualità del lavoro, ma in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi. Anche la pagina informativa del Ministero della giustizia riporta, in modo coerente, che questi lavoratori percepiscono i due terzi di quanto stabilito dai CCNL.
Questa regola riguarda il lavoro interno organizzato dall’amministrazione penitenziaria. Il Ministero indica, come esempi tipici, attività di pulizie, facchinaggio, preparazione e distribuzione dei pasti, piccoli interventi di manutenzione, magazzino e altre mansioni interne all’istituto.
Il punto decisivo, però, è che il sistema normativo è cambiato nel 2018. Nel 1988 la Corte costituzionale aveva esaminato un art. 22 diverso, nel quale la mercede era fissata da una commissione e il riferimento ai due terzi operava come limite minimo; l’ordinanza del Tribunale di Roma osserva che oggi, invece, il testo vigente fissa direttamente per legge la misura pari ai due terzi.
In concreto, l’importo dipende comunque dal contratto collettivo di riferimento, dall’inquadramento e dal lavoro effettivamente svolto. Nel caso romano, per esempio, la controversia nasce proprio dal mancato adeguamento rivendicato dopo il rinnovo del CCNL del 5 luglio 2024.
Cosa cambia se la Consulta boccia la norma?
Se la Corte costituzionale dichiarasse illegittima la regola del “due terzi”, verrebbe meno — nella parte colpita dalla decisione — il vincolo legale che oggi obbliga il giudice ad applicare quella riduzione automatica. Questa è la ragione per cui il Tribunale di Roma ha rimesso la questione alla Consulta: nell’ordinanza spiega che, allo stato, la formulazione vigente dell’art. 22 non gli consente di superare interpretativamente quel limite.
Sul piano processuale, il primo effetto certo è questo: il processo romano è sospeso adesso e riprenderà dopo la decisione della Corte costituzionale. La legge n. 87 del 1953 prevede proprio che, quando il giudice ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata, trasmetta gli atti alla Corte e sospenda il giudizio in corso.
Quello che non si può dire oggi, con rigore, è che una eventuale decisione di accoglimento significherebbe automaticamente “100% del CCNL per tutti” o “arretrati per tutti”. L’effetto preciso dipenderà da come la Corte scriverà il dispositivo e la motivazione, e il materiale fornito non specifica in anticipo né l’ampiezza dell’eventuale annullamento né gli effetti su rapporti esauriti o cause già chiuse. Per questo, sul sito conviene presentarlo come uno scenario possibile, non come un risultato già acquisito.
Un altro dato utile, già emerso nell’ordinanza, è che il Tribunale non ha disapplicato direttamente l’art. 22 per contrasto con la direttiva UE 2022/2041. Ha invece escluso la diretta efficacia della direttiva nel caso concreto e ha scelto la via della questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta.
Chi riguarda?
Direttamente, la questione riguarda i detenuti e gli internati che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, perché è questo il perimetro espresso dell’art. 22 oggi vigente. Il Ministero distingue infatti tra lavoro alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria e lavoro alle dipendenze di soggetti esterni, pur ricordando che le due macro-categorie hanno la stessa natura giuridica di rapporto di lavoro subordinato di diritto privato.
Sul piano pratico, parliamo soprattutto dei servizi interni degli istituti: mensa, distribuzione dei pasti, pulizie, facchinaggio, manutenzioni minute, magazzino e altre attività analoghe. Il caso romano allegato nasce proprio da un lavoro di cucina svolto all’interno di un istituto penitenziario.
Non è corretto, invece, estendere automaticamente questa FAQ a tutte le forme di lavoro che si svolgono “in carcere”. La disposizione rimessa alla Consulta parla espressamente del lavoro alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria; gli effetti su altre forme di lavoro penitenziario non sono specificati nei file forniti e quindi, su questo punto, è meglio mantenere la risposta prudente.
La questione riguarda anche l’amministrazione penitenziaria e i futuri giudizi sulle differenze retributive, perché il Tribunale collega la norma non solo al livello della paga, ma anche al modo in cui il sistema del lavoro interno viene organizzato e finanziato. Nell’ordinanza si legge infatti che la regola contestata autorizza indirettamente un risparmio sul costo del lavoro interno.